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Agevolazione prima casa

Agevolazione prima casa

Agevolazione prima casa

Prima casa e prezzo valore

Introdotta dalla legge 168/1982, l’agevolazione “prima casa” è disciplinata dalla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico sulla imposta di registro (Dpr 131/1986).

Il criterio del “prezzo valore” è regolato dall’articolo 1, commi 497 e 498, della legge 266/2005.

Agevolazione prima casa e prezzo valore, la natura giuridica

Con il bonus “prima casa” il legislatore, prevedendo agevolazioni fiscali, ha voluto introdurre un regime che deroga a quello ordinario.

La normativa sulla “prima casa”, avendo natura agevolata, non può essere applicata a ipotesi diverse da quelle espressamente contemplate dalla norma (risoluzioni 86/2010 e 17/2015;

Cassazione 4501/2009, 5270/2009, 5394/2010 e 6925/2011).

Il criterio del “prezzo valore” non rappresenta un’agevolazione fiscale, ma una diversa modalità di calcolare la base imponibile su cui applicare le aliquote di legge. Quando si parla di trasferimenti immobiliari, di norma la base imponibile per il pagamento dell’imposta di registro è determinata in base al combinato disposto degli articoli 43, 51 e 52 del Dpr 131/1986, il metodo del “prezzo valore” costituisce una deroga al criterio ordinario di determinazione della base imponibile.

Altre info

Introducendo l’agevolazione “prima casa”, il legislatore ha voluto favorire, mediante un carico fiscale ridotto, l’acquisto della prima casa e il miglioramento delle condizioni di utilizzo dell’abitazione, anche attraverso l’acquisto successivo di relative pertinenze (circolare 219/2000). Secondo la Cassazione, alla base dell’introduzione dell’agevolazione vi è stata anche l’intenzione del legislatore di vivacizzare il mercato immobiliare (sentenza 29371/2008), promuovere lo sviluppo dell’edilizia residenziale e stimolare l’investimento del risparmio popolare nella proprietà di abitazioni (sentenza 6476/1996).

Introducendo il criterio del “prezzo valore” si è voluto far emergere i reali corrispettivi delle contrattazioni immobiliari (risoluzione 145/2009; circolare 18/2013).

Agevolazione prima casa e prezzo valore, le conseguenze della richiesta del beneficio

Richiedendo l’agevolazione “prima casa”, se il trasferimento è soggetto a Iva, si applica l’aliquota ridotta al 4% in luogo di quella ordinaria del 10%; in caso di trasferimento soggetto a Iva sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale, ciascuna nella misura fissa di 200 euro, oltre all’imposta di bollo per 230 euro. Se il trasferimento è soggetto a imposta di registro, si applica l’aliquota ridotta del 2% (comunque, non inferiore a 1.000 euro) in luogo di quella ordinaria del 9%; le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura di 50 euro ciascuna e non si paga imposta di bollo.

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